Atto Costitutivo e Statuto
Atto costitutivo
Statuto (Scarica)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
Per iniziativa di alcuni insegnanti di Educazione Fisica si è costituita, in data 12 dicembre 1995 con atto pubblico del Notaio Marianna Orlando, repertorio 114480, raccolta n. 10870, registrato a Vinci il 12 dicembre 1995, e successivamente modificato dall’Assemblea Straordinaria dei soci l’11 dicembre 2005, registrato a Firenze il 27 ottobre 2006 con atto n. 2548 serie 3, l’associazione senza scopo di lucro denominata “S.I.E.F. Società Italiana di Educazione Fisica”, che con la presente modifica statutaria assume la forma giuridica di “Associazione di Promozione Sociale (APS)” ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore“) e successive modifiche e integrazioni, assumendo la seguente denominazione:
“S.I.E.F. Società Italiana di Educazione Fisica APS”
da ora in avanti detta “associazione”.
L’associazione ha sede legale nel Comune di Firenze ed ha durata illimitata.
La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
ART. 2
(Scopo, finalità, attività)
L’associazione ha come scopi:
1) promuovere lo studio e la ricerca nel campo dell’educazione fisica e della Ginnastica Classica. Si deve intendere per EDUCAZIONE FISICA: “la pratica razionale delle leggi igieniche” (Emilio Baumann). Si deve intendere per GINNASTICA CLASSICA: “la scienza che studia l’esercizio fisico, gli effetti che con esso si possono produrre sull’organismo umano e che ha per fine il conseguimento ed il mantenimento della buona salute” (Girolamo Mercuriale).
2) riportare l’insegnamento dell’Educazione Fisica nella scuola
3) formare il personale scolastico preposto all’insegnamento di tale materia
4) diffondere la conoscenza e la pratica della Ginnastica Classica presso gli operatori nel settore educativo, sanitario, sportivo e affini
5) diffondere la pratica della Ginnastica Classica nella popolazione intera
6) ragguagliare le autorità e gli enti pubblici e privati sull’importanza di un corretto uso dei termini
7) promuovere l’istituzione di una Facoltà di Educazione Fisica
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende:
– pubblicare la propria rivista “I.D. Educazione Fisica”, organo ufficiale dell’associazione
– organizzare Congressi, corsi e seminari teorico-pratici volti a diffondere presso gli operatori dei settori di cui al precedente punto 4 la conoscenza della Ginnastica Classica, quale strumento essenziale di benessere e salute
– organizzare conferenze e convegni volti a sensibilizzare la popolazione e gli enti pubblici e privati sull’importanza di tale strumento e sulla necessità di una chiara distinzione tra Educazione Fisica e Sport.
– gestire palestre e impianti similari.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, facendo richiesta al Consiglio Direttivo con congruo anticipo.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure reca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
L’associato può decadere automaticamente dall’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine dell’anno solare.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche spedita mediante invio telematico, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;
- nomina e revocai componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto è necessaria la presenza, direttamente o per delega, di almeno due quinti (2/5) della somma di tutti i soci. Essa delibera validamente a maggioranza dei voti presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza, direttamente o per delega, di almeno due quinti (2/5) della somma di tutti i soci. Essa delibera validamente a maggioranza dei voti presenti.
Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione è necessaria la stessa maggioranza.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, spedita anche mediante invio telematico, contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo e Presidente).
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
ART. 11
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 12
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all’art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 CTS.
ART. 13
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 14
(Libri e Registro)
L’associazione deve tenere il:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
ART. 15
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppur dai beneficiari.
volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS.
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 16
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando la prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
ART. 18
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.