Atto Costitutivo e Statuto

Atto costitutivo

Statuto (Scarica)

Art.1 È costituita una associazione denominata “Società Italiana di Educazione Fisica”.
Essa è formata da studiosi che si occupano degli studi e delle ricerche nel campo della Educazione Fisica e della diffusione della sua pratica nella popolazione.
Si deve intendere per EDUCAZIONE FISICA “la pratica razionale delle leggi igieniche (Emilio Baumann).
L’Educazione Fisica comprende anche il canto, la danza e tutte le attività motorie che devono essere apprese nel corso dell’età evolutiva e coltivate anche in età adulta allo scopo di mantenere la migliore qualità della vita in un contesto di buona efficienza fisica.
L’Educazione Fisica comprende in particolare la Ginnastica.
Si deve intendere per GINNASTICA “la scienza che studia l’esercizio fisico, gli effetti che con esso si possono produrre sull’organismo umano e che ha per fine il conseguimento ed il mantenimento della buona salute” (Girolamo Mercuriale).
L’Educazione Fisica e la Ginnastica non devono essere confuse con altre discipline denominate talvolta con termini similari, ma che ben poco hanno a che vedere con esse

Art. 2 L’associazione non ha alcun scopo commerciale o di lucro; essa si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:
a)    Promuovere ed incoraggiare lo studio e la ricerca nel campo dell’educazione fisica e della ginnastica.
b)    Diffonderne la pratica nella popolazione intera.
c)     Favorire scambi di conoscenze e di esperienze tra i cultori e gli studiosi della materia.
d)    Ragguagliare le autorità e gli enti preposti alla diffusione nella popolazione dell’insegnamento della Educazione Fisica e della
       Ginnastica (scuole, università, enti pubblici e privati, ecc.) sull’importanza di tali conoscenze.
e)    Sorvegliare sul corretto uso dei termini.

Art. 3 La sede legale dell’Associazione è presso la sede dell’ISTITUTO DUCHENNE – Scuola Nazionale di Educazione Fisica, attualmente ubicata in Firenze, Via Arcangelo Corelli, n. 27. La sede potrà essere trasferita entro i confini del Comune di Firenze con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art.  4 La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 5 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, il cui ammontare verrà determinato annualmente dall’Assemblea, dai lasciti di enti pubblici e privati, da liberalità e contributi di ogni genere.

Art. 6 Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. E’ fatto obbligo al consiglio direttivo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere portato all’approvazione dell’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 7 Sono organi dell’Associazione:
–          l’Assemblea degli associati fondatori, ordinari ed emeriti
–          Il Consiglio Direttivo
–          Il Presidente dell’Associazione
Le funzioni degli organi elettivi dell’Associazione sono svolti a titolo gratuito.

Associati

Art. 8 L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:
– Soci fondatori
– Soci ordinari
– Soci emeriti.
Soci Fondatori sono i soci che hanno fondato l’Associazione ed il loro elenco è riportato al termine del presente Statuto.
Soci Ordinari sono coloro che hanno ottenuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta ai sensi dell’Art.10.
Soci Emeriti sono coloro che hanno ottenuto tale qualifica con deliberazione assunta ai sensi dell’ Art. 10.
Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengono, hanno diritto, se maggiorenni, di votare su tutte le delibere assembleari.  Essi hanno altresì diritto ad essere eletti negli organi amministrativi dell’associazione.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
È espressamente prevista la intrasmissibilità della quota o dei contributi associativi e la non rivalutabilità degli stessi.

Art. 9 Possono associarsi alla S.I.E.F. tutti coloro che svolgono attività, o hanno interessi di studio o di promozione nel settore della Ginnastica e dell’Educazione Fisica, come definite all’art. 1 del presente Statuto, o semplicemente condividono e vogliono sostenere gli scopi dell’Associazione.
Per associarsi, essi devono inoltrare domanda scritta al Presidente dell’Associazione. Tale domanda deve essere firmata da due soci fondatori o ordinari e sarà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo. Dopo l’approvazione del CD, il Presidente della S.I.E.F. conferirà al richiedente la qualifica di socio ordinario.
I soci emeriti vengono invece accettati dall’Assemblea, qualora ne riconosca i meriti ed il prestigio, su proposta di qualsiasi socio. Qualora un socio fondatore o ordinario riceva la qualifica di socio emerito dall’Assemblea, egli sarà promosso in tale elenco.

Art. 10 Ogni associato è tenuto all’osservanza delle norme statutarie ed a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione.

Art. 11 Tutti gli associati provvedono al versamento della quota associativa entro il primo trimestre di ogni anno, ad eccezione dei nuovi associati, che vengono iscritti dopo l’accoglimento della loro domanda di associazione e devono versare la quota associativa, relativa all’anno in corso, all’atto della nomina.

Art. 12  Il socio cessa di appartenere all’Associazione:
A-     per decesso
B-     per mancato pagamento della quota associativa annuale
C-     per dimissioni volontarie
D-    per espulsione.
La decisione di espulsione spetta all’Assemblea.

Assemblea degli Associati

Art. 13 L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari ed emeriti. Tutti i soci si riuniscono in Assemblea ordinaria, normalmente in occasione dello svolgimento dell’annuale Congresso Nazionale della Società.
Essa si riunisce su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, oppure di almeno un terzo del totale dei soci fondatori, ordinari ed emeriti. L’avviso di convocazione ai soci di tali Assemblee, completo di sede, orario e ordine del giorno, dovrà essere esposto presso la sede sociale, nella bacheca dedicata alla S.I.E.F., nei sette giorni precedenti la data fissata per la prima convocazione.

Art. 14 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo della somma dei soci fondatori, ordinari ed emeriti; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno 24 ore dopo la prima, con un numero qualsiasi di soci ed il Presidente, o il Vice-Presidente dell’Associazione, nel caso di impedimento documentato del primo.
Essa delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti secondo il principio del voto singolo di cui all’art 2532 2° comma c.c.

Art. 15 Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due quinti della somma di tutti i soci.
Essa delibera validamente a maggioranza dei voti presenti.

Art. 16 Ogni associato, fondatore, ordinario, o emerito che sia, può avere una sola delega.

Consiglio Direttivo

Art. 17 Il Consiglio Direttivo deve essere eletto dall’Assemblea. Esso è composto da un minimo di 5, ad un massimo di 15 membri; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente che funge anche da Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri. Il Vice-Presidente, nello svolgimento delle attività manuali di segreteria, può essere coadiuvato da un impiegato, anche estraneo all’Associazione, ma competente in tali attività. Analogamente il Tesoriere, nelle funzioni specifiche di stesura del bilancio ed altre attività connesse con i rendiconti monetari, può farsi assistere da un commercialista. Le spese impiegatizie e del Commercialista, sono a carico dell’Associazione.
Il Presidente ed il Tesoriere sono eletti dall’Assemblea, in sede di elezione del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente-Segretario viene invece nominato dallo stesso Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente-Segretario funge da Presidente a pieno titolo, in assenza motivata del Presidente.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri; esso è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 19 In caso di dimissioni o morte di uno o più Consiglieri, uno dei Consiglieri dovrà convocare l’Assemblea per la loro sostituzione; nelle more della convocazione, il Consiglio Direttivo funzionerà ugualmente nella sua composizione ridotta.

Presidente dell’Associazione

Art. 20 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.

Art. 21 Le funzioni di Presidente, in caso di sua assenza per impedimento documentato, sono esercitate dal Vice-Presidente-Segretario.

Art. 22 Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Divieto di distribuzione degli utili

Art. 23 E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Estinzione dell’Associazione

Art. 23 bis In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione (e a seguito di scioglimento deliberato, ai sensi dell’art.15,) il patrimonio decurtato dalle passività verrà devoluto ad Associazioni o enti aventi scopo analogo o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della L. 662/96.

Clausola compromissoria

Art 24 Le controversie nascenti dall’esecuzione o interpretazione del presente Statuto saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, nominati due da ciascuna parte in causa, ed il terzo dai due Arbitri così nominati; in caso di disaccordo sulla nomina del terzo Arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità, in modo inappellabile.

Regolamento interno

Art. 25 I rapporti interni dell’Associazione possono essere disciplinati da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea. Ogni modifica del medesimo è di competenza dell’Assemblea con le maggioranze di cui all’art. 14.

Norma di rinvio

Art. 26 Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Norme transitorie

Art. 27 Il primo Consiglio Direttivo ed il Presidente sono eletti dall’Assemblea dei soci fondatori e durano in carica fino alle successive elezioni che si terranno nell’anno 1998.